La Corte Cassazione, con un’importante pronuncia e mutando il proprio precedente orientamento (Cass. civile, I sezione, 13 luglio 2017, n. 17352), ha decretato la nullità del mutuo fondiario concesso per una somma eccedente il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, D.Lgs. 385/1993 (l’80% del valore del bene ipotecato).
Questa particolare figura di finanziamento (“il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”), nell’ipotesi di superamento della detta soglia, pertanto, dovrà considerarsi non affetto da una mera irregolarità bensì radicalmente nullo e convertibile in un valido mutuo ipotecario non fondiario.