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Avv. Luca Feroldi

L'affido condiviso non paralizza le decisioni prese nell'interesse del minore


Interessante pronunciamento della Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza 15 febbraio 2017, n. 4060 ha ribadito alcuni importanti principi in tema di affido dei figli minori.

La Cassazione, infatti, nell’affermare nuovamente che il regime di affido condiviso del minore con prevalente collocamento dello stesso presso uno dei genitori è senz’altro ritenuta la soluzione migliore, ribadisce che, invero, il c.d. affido alternato (che prevede il periodico cambio di casa del minore) è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente accertato che può assicurare buoni risultati solamente laddove vi sia un buon accordo tra i genitori e tra tutti i soggetti coinvolti, minore compreso.

Ancora, in tema di riparazione tra i genitori delle cc.dd. spese straordinarie, la Corte ha ribadito il conforme orientamento secondo il quale “non e' configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”.

La legislazione in tema di affido condiviso, infatti, privilegia l’accordo tra i genitori e, pur tuttavia, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre in ogni caso assicurare la miglior tutela degli interessi del minore. In tal senso, l’opposizione di un genitore non può avere un effetto paralizzante di ogni iniziativa in favore del figlio minore, fermo restando che compete al Giudice, ove richiesto, verificare la congruità della scelta.


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