L’intervento normativo a tutela del coniuge debole che non riceva il pagamento dell’assegno di mantenimento deciso dall’autorità giudiziaria in sede di separazione previsto dalla penultima legge di stabilità (la legge n. 208 del 2015) è divenuto finalmente operativo con l’emanazione del decreto del ministero della Giustizia del 15 dicembre (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 14.1.2017).
In sintesi, “il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto” (così recita la norma) potrà richiedere l’accesso ad un apposito Fondo di solidarietà mediante un’apposita istanza ai Tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di Corte d’appello.
La domanda dovrà essere corredata chiaramente da una serie di puntali allegazioni fattuali che provino lo stato di bisogno (fra le altre, di certo, la prova dell’inadempimento del coniuge e dell’esito negativo delle azioni esecutive, nonché l’attestazione dello stato di disoccupazione).
Nei 30 giorni successivi, il Presidente del Tribunale dovrà quindi pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda e sul suo eventuale accoglimento.